Corte d’appello di Napoli, 3 febbraio 2022
L’efficacia generale degli accordi di prossimità: sollevata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 8 del D.L. 138/2011.
I ricorrenti proponevano appello avverso la sentenza che aveva rigettato la richiesta di differenze retributive per scatti di anzianità, ferie ed altri istituti retributivi, asserendo la non opponibilità agli stessi dell’accordo aziendale peggiorativo del contratto collettivo di settore, stipulato ai sensi dell’art. 8 del D.L. 138/2011 e apparentemente dotato di efficacia generale ai sensi di tale disciplina. La Corte partenopea ritiene non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della disciplina citata, per violazione degli artt. 2 e 39, c. 1 e 4, della Costituzione, nella parte in cui estende l’efficacia dei contratti aziendali o di prossimità a tutti i lavoratori, anche se appartenenti a un sindacato non firmatario. Secondo il Collegio il concetto di libertà di organizzazione sindacale dato dal combinato disposto degli artt. 39, c. 1 e 2 della Costituzione comprende la libertà del singolo lavoratore di aderire o meno alle organizzazioni sindacali, che verrebbe al contrario compressa in casi analoghi a quello dei ricorrenti. Infine, dato che all’accordo di prossimità è concesso di derogare al contratto collettivo mettendo una singola organizzazione sindacale nella posizione di “dettare legge” anche per i sindacati non firmatari, la norma si porrebbe in contrasto anche con l’art. 39, comma 4.