Corte di Cassazione, ordinanza 16 maggio 2023, n. 13396
Niente indennità di rischio per i medici di base abruzzesi.
La Corte d’appello di L’Aquila aveva, tra l’altro, respinto la domanda proposta da alcuni medici di medicina generale abruzzesi, con funzione di medici di base, che rivendicavano il pagamento, quali addetti al servizio di continuità assistenziale, dell’indennità di rischio prevista dall’art. 13 dell’Accordo Integrativo Regionale (AIR) della Regione Abruzzo. Secondo i giudici di merito, la disposizione dell’AIR che prevede l’indennità risulta invalida, in particolare, in quanto, attribuendo il compenso aggiuntivo indistintamente e in maniera automatica a tutti i medici di medicina generale convenzionati che operano sul territorio abruzzese, si pone in contrasto con la disciplina prevista dall’Accordo Collettivo Nazionale (ACN), che riconosce alla contrattazione regionale la possibilità di prevedere incentivi aggiuntivi rispetto al compenso base solo in presenza di “particolari e specifiche” condizioni di “disagio e difficoltà”. La Cassazione, nel rigettare il ricorso dei medici, conferma che nel settore vige la regola che non consente al contratto collettivo di livello inferiore di violare quello di livello superiore. Ne consegue che l’accordo regionale che sia in contrasto con quello nazionale deve essere dichiarato nullo. Che è quanto la Cassazione ribadisce nel caso in esame, condividendo le ragioni illustrate dalla Corte d’appello a sostegno del rilevato contrasto.