Corte di cassazione, sentenza 1° giugno 2015 n. 11322

1 Giugno 2015

Nella comunicazione iniziale della procedura per la sospensione in CIGS (art. 1, 7° comma L. n. 223/1991, non abrogato dal D.P.R. 218/2000) l’indicazione dei criteri di scelta dei lavoratori da sospendere deve essere specifica. Può essere maggiormente rappresentativo a livello nazionale anche il sindacato che non ha stipulato contratti collettivi.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Secondo la Corte, criteri specifici sono unicamente quelli idonei a operare da soli la selezione del personale da sospendere e contemporaneamente a consentire la verifica della corrispondenza della scelta ai criteri enunciati. La violazione dell’obbligo di comunicazione specifica non può inoltre ritenersi sanata dall’effettivo successivo confronto con le OO.SS., costrette a trattare su un dato di cui ignorano il contenuto specifico. La seconda affermazione è espressione di un orientamento di gran lunga prevalente, che ritiene elemento distintivo della maggiore rappresentatività a livello nazionale del sindacato, ai fini della legittimazione ad agire ex art. 28 S.L. per denunciare la condotta antisindacale del datore di lavoro, la diffusione delle strutture e dell’azione sindacale su gran parte del territorio nazionale, anche se quest’ultima non si sia concretata nella stipula di contratti collettivi. – Sezione: sindacale