Corte di cassazione, sentenza 10 febbraio 2015 n. 2548

10 Febbraio 2015

L’accordo interconfederale del 20 dicembre 1993 va interpretato nel senso che le tre ore di assemblea retribuita riservate alla convocazione dei sindacati firmatari del contratto collettivo sono cumulative e non riferite a ciascun sindacato.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

La Corte ribadisce così una interpretazione già formulata a partire dal 2009 con riguardo alla pretesa di uno dei sindacati firmatari del contratto collettivo applicato in azienda a fruire singolarmente della possibilità di convocare le tre ore di assemblea retribuita, sulla base della considerazione che tale monte ore va riferito alla collettività di lavoratori convocati, indipendentemente dall’effettiva partecipazione e quindi si consuma con la convocazione, da chiunque venga tra i sindacati aventi diritto. Quanto poi al problema della ripartizione delle tre ore di convocazione tra i vari sindacati, vale, a norma del 2° comma dell’art. 20 S.L., l’ordine di precedenza nelle convocazioni, salvo diversi accordi tra i sindacati.
Sezione: sindacale