Corte di cassazione, sentenza 11 aprile 2022 n. 11365
Prima di sanzionare l’adesione a uno sciopero illegittimo, è preliminare l’accertamento dell’illegittimità da parte della Commissione di garanzia.
La questione in giudizio è relativa al rilievo sanzionatorio della condotta del lavoratore di adesione a uno sciopero illegittimamente proclamato dal sindacato nel settore dei pubblici servizi indispensabili. In proposito, il datore di lavoro sosteneva che il suo potere disciplinare nei confronti del lavoratore non è subordinato alla valutazione di illegittimità della Commissione di garanzia sull’illegittimità dello sciopero. La Corte, attraverso una corretta, convincente ricostruzione del materiale normativo di riferimento, distingue il caso in cui il lavoratore viola le prescrizioni che rendono legittimo lo sciopero, nel qual caso la sua condotta è liberamente valutata disciplinarmente dal datore di lavoro; dal caso in cui è lo sciopero cui il lavoratore aderisce che è stato proclamato illegittimamente. In questa ipotesi, l’obbligatorio esercizio del potere disciplinare del datore è viceversa subordinato alla valutazione negativa dello sciopero da parte della Commissione di garanzia, secondo la procedura prevista dalla legge.