Corte di cassazione, sentenza 14 maggio 2024 n. 13181
Un caso anomalo di proclamazione “occulta” dello sciopero.
Qualificando come astensione collettiva per motivi sindacali quella realizzata dai vigili urbani romani nella notte di capodanno del 2014, la Commissione di garanzia in materia di sciopero nei servizi pubblici essenziali aveva sanzionato le organizzazioni sindacali promotrici, per il mancato rispetto delle regole che la legge n. 146 detta in proposito (preavviso, prestazioni indispensabili, etc.). Era accaduto che, in un clima di accesa rivendicazione sindacale, era maturata un’iniziativa tesa in maniera indiretta a impedire la formazione di turni di servizio dei vigili nella notte di capodanno: era stata prima indetta un’assemblea sindacale in quella notte, successivamente revocata; poi l’invito dei sindacati ai lavoratori a non prestarsi volontariamente ai turni notturni e infine comunicati che alludevano all’assenza di personale nella notte di capodanno. A ciò era poi seguita la presentazione di numerosi certificati medici di malattia del personale per quella giornata, che, per l’inedita consistenza e per gli altri indizi, era stata interpretata come manifestazione di sciopero. Nel giudizio conseguente alle sanzioni, la Cassazione, confermando la decisione della Corte d’appello, afferma in diritto che nei servizi pubblici essenziali costituisce sciopero (illecito) l’astensione collettiva dei dipendenti realizzata attraverso la presentazione di certificati di malattia, nel caso in cui, secondo l’accertamento anche presuntivo del giudice di merito, questi risultino fittizi, da collegare in realtà a uno stato di agitazione volto all’astensione collettiva dal lavoro, nella sostanza proclamato dalle OO.SS. in modo “occulto”.