Corte di cassazione, sentenza 17 novembre 2014 n. 24393

17 Novembre 2014

Spetta esclusivamente all’autonomia sindacale individuare la carica provinciale o nazionale legittimata alla fruizione dei periodi di aspettativa sindacale non retribuita.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Come noto, l’art. 31, 2° comma S.L. stabilisce il diritto a periodi di aspettativa non retribuita per i lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali. Nel caso in esame, invocando l’art. 3 del D. Lgs. n. 546 del 1996 che individua tali cariche sindacali in quelle previste dallo statuto del sindacato, un’impresa aveva negato tale diritto ad un dipendente chiamato dal responsabile nazionale di un sindacato a far parte temporaneamente dell’ufficio sindacale per esigenze sindacali contingenti. La Cassazione, ribadendo il proprio recente orientamento in materia, ha viceversa affermato che la norma citata dalla società riguarda unicamente i periodi di permesso utili ai fini del calcolo della pensione, mentre il diritto all’aspettativa spetta, in base allo Statuto dei lavoratori, per ricoprire cariche sindacali individuate, anche di volta in volta, dall’autonomia sindacale. – Sezione: sindacale.