Corte di cassazione, sentenza 2 ottobre 2023 n. 27806
La mancanza di rappresentatività del sindacato stipulante l’accordo di prossimità non è sostituita dal consenso dei lavoratori.
A fronte di un accordo aziendale che aveva ridotto l’orario di lavoro di tutto il personale in part time di 32 ore settimanali, un lavoratore dissenziente aveva agito per ottenere il ripristino dell’orario pieno. In giudizio, la società datrice di lavoro aveva invocato l’applicazione della disciplina di legge relativa al c.d. accordo di prossimità, sostenendo che, seppure il sindacato stipulante l’accordo in questione non avesse i requisiti di rappresentatività stabiliti, tuttavia questi potevano ritenersi sostituiti dalla volontà successivamente espressa dai lavoratori. La Corte, ricordando la disciplina degli accordi di prossimità e il suo carattere eccezionale, come tale circondato da una serie di cautele a tutela dei dipendenti, in particolare per quanto riguarda la qualità del sindacato stipulante, in considerazione dell’applicabilità dell’accordo a tutti i dipendenti dell’azienda anche in deroga alla legge, esclude che i requisiti richiesti possano essere sostituiti dalla volontà dei lavoratori con effetto su coloro che dissentono dall’accordo.