Corte di cassazione, sentenza 22 agosto 2016 n. 17234

22 Agosto 2016

Illegittimo il licenziamento collettivo se la comunicazione di avvio della procedura sindacale è limitata, in assenza di r.s.a. o di r.s.u., alle sole OO.SS. operanti sul territorio comunale.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Un lavoratore licenziato a seguito di una procedura di mobilità, aveva impugnato il licenziamento deducendo la violazione dell’art. 4 della legge n. 223 del 1991, in quanto la comunicazione di avvio della procedura era stata effettuata, in assenza di r.s.a. o r.s.u., solo nei confronti di due associazioni di categoria aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, in quanto erano le uniche operanti nel territorio comunale interessato al licenziamento. La Corte (coi giudici di merito) gli ha dato ragione, affermando la necessità che la comunicazione venga rivolta anche alle OO.SS. che, pur non avendo organismi a livello comunale, aderiscono a confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale. –
Sezione: sindacale