Corte di cassazione, sentenza 22 maggio 2018 n. 12551
Art. 28 S.L.: legittimazione ad agire, attualità della condotta antisindacale e fattispecie relativa alla sostituzione di lavoratori in sciopero con altri di qualifica superiore.
La Corte ribadisce che legittimato a proporre l’azione ex art. 28 S.L. è il sindacato con articolazione organizzativa e azione sindacale diffuse a livello nazionale e che la condotta sindacale è attuale anche se la singola azione è esaurita, ma il comportamento aziendale continua a produrre effetti lesivi per la sua portata intimidatoria o per la situazione di incertezza che provoca, suscettibili di incidere sul futuro libero esercizio delle libertà sindacali. Quanto alla condotta denunciata nel caso esaminato, consistente nella sostituzione dei lavoratori in sciopero con altri di qualifica superiore, la Corte la valuta antisindacale, salvo che la mansioni sostituite siano marginali, accessorie o complementari rispetto a quelle dei sostituti.
Sezione: sindacale