Corte di cassazione, sentenza 22 novembre 2016 n. 23736

22 Novembre 2016

La tempestiva comunicazione ai sindacati e all’ufficio regionale del lavoro dell’elenco dei lavoratori licenziati collettivamente è necessaria anche in caso di cessazione totale dell’attività.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Nel caso esaminato, l’impresa che cessava ogni attività, licenziando tutti i dipendenti con le procedure di mobilità, aveva tardato più mesi nell’effettuare la comunicazione e in giudizio ha sostenuto in giudizio che il termine previsto per tale comunicazione (sette giorni) non si applicasse al caso di licenziamento collettivo per cessazione di attività. La Corte, viceversa, ribadisce in proposito la rigorosa applicazione della disciplina procedimentale/sindacale prevista, rilevando come l’adempimento in questione sia funzionale, tra l’altro, al controllo circa l’effettività della decisione di chiusura, utile per l’eventuale tempestiva impugnazione dei licenziamenti.
Sezione: sindacale