Corte di cassazione, sentenza 26 gennaio 2016 n. 1350

26 Gennaio 2016

Non costituisce sciopero il rifiuto del lavoratore di una sola parte della prestazione dovuta (c.d. sciopero delle mansioni).

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Tale rifiuto costituisce pertanto, secondo la giurisprudenza costante della Corte, un inadempimento contrattuale con possibili conseguenze anche sanzionatorie a carico del lavoratore. Nel caso esaminato, si trattava dello sciopero indetto contro un accordo collettivo aziendale che prevedeva una diversa articolazione delle mansioni da svolgere nell’orario ordinario (quanto alla zona operativa: si trattava di portalettere), in caso di assenza dal servizio di altri addetti alle medesime mansioni. La sentenza richiama alcuni precedenti della Corte, in cui è spiegata meglio la vicenda in fatto (cfr., in particolare, Cass. n. 548/2011). – Sezione: sindacale