Corte di cassazione, sentenza 28 gennaio 2019 n. 2298

28 Gennaio 2019

Sanzionabili gli organismi che hanno indetto legittimamente uno “sciopero” di lavoratori autonomi, se non si dissociano pubblicamente da comportamenti attuativi illegittimi.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Il principio viene per la prima volta enunciato dalla Corte in un caso in cui il Coordinamento taxi italiano aveva indetto con modalità legittime due giornate di astensione collettiva dei propri aderenti ed era stato però sanzionato dalla Commissione di garanzia per non avere impedito deviazioni illegittime verificatesi, nel quadro dell’iniziativa, da parte di alcuni gruppi. La Corte interpreta viceversa la legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali nel senso che essa impone agli organismi che indicono l’astensione collettiva di lavoratori autonomi, professionisti o piccoli imprenditori l’obbligo [non di agire per impedire condotte illecite, come sostenuto dalla sentenza cassata dei giudici di merito, ma] di dissociarsi pubblicamente da tali comportamenti, quando ne vengano a conoscenza.
Sezione: sindacale