Corte di cassazione, sentenza 5 giugno 2017 n. 13938

5 Giugno 2017

Necessario il n.o. sindacale anche in caso di trasferimento per incompatibilità ambientale di un sindacalista dipendente della polizia di Stato.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Nell’interpretare le disposizioni che nel settore dei dipendenti della polizia di Stato disciplinano, da un lato, le varie forme di trasferimento da uno ad altro Comune (d’ufficio, su domanda e per incompatibilità ambientale) e, dall’altro, i diritti sindacali, la giurisprudenza amministrativa aveva ritenuto (in cause individuali) che la regola del n.o. sindacale in caso di trasferimento di sindacalista non si applicasse al caso del trasferimento per incompatibilità ambientale. La Cassazione contraddice questa interpretazione in un giudizio istaurato avanti al giudice ordinario del lavoro ex art. 28 S.L. da un’organizzazione sindacale per far dichiarare antisindacale il comportamento di un’amministrazione che non aveva richiesto il nulla osta in caso di trasferimento di un sindacalista da un comune ad un altro.
Sezione: sindacale