Corte di cassazione, sentenza 8 febbraio 2018 n. 3095

8 Febbraio 2018

Nell’impiego pubblico, a differenza di quello privato, l’assemblea nei luoghi di lavoro non può essere convocata dal singolo componente della r.s.u.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Un sindacato nazionale aveva chiesto giudizialmente la dichiarazione di antisindacalità del comportamento di una ASL che non aveva consentito lo svolgimento di una assemblea interna del personale in quanto indetta da un singolo componente della r.s.u., anziché da questa nella sua unitarietà. I giudici di merito e la Corte gli danno torto, procedendo a una analisi della normativa di legge e collettiva relativa all’attività e alle prerogative sindacali nel pubblico impiego, ritenuta speciale rispetto a quella dell’impiego privato e diversa con specifico riguardo al tema della legittimazione a indire le assemblee di cui all’art. 20 dello statuto dei lavoratori, spettante, diversamente da quanto accertato da Cass. S.U. n. 13978/2017 per l’impiego privato, unicamente all’organismo elettivo unitariamente inteso (r.s.u.), che lo esercita secondo il regolamento eventualmente adottato o, in mancanza, a maggioranza dei suoi componenti.
Sezione: sindacale