Corte di cassazione, sentenza 9 marzo 2021 n. 6495
L’utilizzo per scopi diversi del permesso per partecipare a una riunione del sindacato territoriale non giustifica, di per sé solo, il licenziamento per giusta causa.
Occorre infatti, secondo la Corte, valutare la proporzionalità della sanzione in rapporto alla mancanza, elaborando le fattispecie riconducibili alla norma generica che prevede la giusta causa di licenziamento, anche alla luce di parametri espressivi della proporzionalità e valutando la possibile verificazione di una di esse nel caso concretamente accertato. Applicando tali principi, la sentenza esclude la proporzionalità della massima sanzione espulsiva in un caso in cui il dipendente, pur non avendo partecipato a una riunione del sindacato esterno, aveva utilizzato il permesso ottenuto a norma dell’art. 30 S.L. per altro tipo di attività sindacale esterna.