Corte di cassazione, sez. un. civ., sentenza 31 gennaio 2022 n. 2849
Possibile il ricorso ex art. 28 S.L. nei confronti degli USA con riguardo ai lavoratori italiani delle basi USA Nato di Vicenza e Sigonella.
La Filcams-CGIL ha costituito R.S.A. tra il personale civile italiano al servizio della base militare USA, operante in ambito NATO, di Vicenza è Sigonella, ma, a differenza di CISL e UIL, viene esclusa dalla stipula di contratti collettivi e relative informative, trattative, nonché da altre prerogative sindacali. Promossa dal sindacato l’azione di repressione della condotta antisindacale dello Stato estero, la Corte d’appello di Venezia aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano, in nome del principio d’immunità degli Stati esteri nell’esercizio di poteri autoritativi. La Cassazione cassa la sentenza e dichiara la giurisdizione del giudice italiano, rilevando che, in base alla convenzione Nato di Londra del 1951 e dell’accordo di Parigi del 1961, lex specialis rispetto ai principi internazionali sulla immunità degli Stati esteri in materia di lavoro, gli Stati Uniti esercitano, nei confronti del personale civile a statuto locale impiegato (come nel caso in esame) dalle forze militari dello Stato estero nell’ambito della Nato, i normali poteri di datore di lavoro privato, applicando la disciplina locale non solo del rapporto di lavoro, ma anche sindacale e quindi con la possibilità di esperimento dell’azione ex art. 28 S.L. da parte del sindacato italiano.