Corte di Giustizia UE, sentenza 18 ottobre 2022, in causa n. C-677/20
Nel caso di trasformazione di una società nazionale in società europea, ai sindacati deve essere garantito il medesimo livello di partecipazione al consiglio di sorveglianza.
Prima di essere trasformata in società europea (SE), una società per azioni di diritto tedesco aveva un consiglio di sorveglianza composto da otto rappresentanti degli azionisti e otto rappresentanti dei lavoratori, tra i quali due eletti separatamente su proposta dei sindacati. Per le SE, le regole per la designazione dei rappresentanti dei lavoratori in seno al consiglio di sorveglianza della società non prevedevano per i candidati proposti dai sindacati una votazione distinta. Nel giudizio in cui i sindacati della società in oggetto avevano contestato le nuove modalità elettive, la questione è pervenuta alla Corte di giustizia per l’interpretazione in proposito della normativa comunitaria. La Corte osserva che (i) il diritto dell’UE dispone che, nel caso di una SE costituita mediante trasformazione, deve essere garantito un coinvolgimento dei lavoratori di livello quantomeno identico a quello che esisteva nella società da trasformare in SE; (ii) la votazione specifica per l’elezione in consiglio di sorveglianza dei candidati proposti dai sindacati costituisce un elemento caratteristico del sistema tedesco di partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori, introdotto al fine di rafforzare la partecipazione dei lavoratori nella società; (iii) l’eliminazione di tale votazione distinta, comportando un indebolimento del livello di partecipazione dei lavoratori nella società, si porrebbe pertanto in contrasto con il diritto dell’UE.