Designazione dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) nei luoghi di lavoro

24 Ottobre 2024

Ministero del Lavoro, interpello n. 5 del 24 ottobre 2024

Tipo di Atto: Atti amministrativi (circolari, interpelli, note ministeriali, etc.)

La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza del Ministero del Lavoro ha pubblicato l’interpello n. 5/2024, con il quale ha fornito risposte a quesiti in merito alle procedure di designazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) nei luoghi di lavoro. In particolare è stato chiesto di chiarire se le singole articolazioni territoriali debbano essere considerate, ai fini degli adempimenti previsti dall’art. 47 del D.Lgs. 81/2008, autonomamente o se invece debbano essere considerate un’unica entità e se, in una azienda/unità produttiva con più di 15 lavoratori, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza debba essere eletto nell’ambito delle RSA o, laddove esistente la RSU, fra i lavoratori appartenenti alla stessa, ovvero se è sufficiente che sia da questa designato, individuandolo anche tra soggetti estranei alle rappresentanze sindacali.

Riguardo al primo quesito la Commissione, nel ricordare come il Testo Unico stabilisca un numero minimo dei rappresentanti sulla sicurezza in base al totale dei dipendenti occupati presso ciascuna azienda o unità produttiva, segnala come nel medesimo testo di legge, all’art. 2, si trovi una definizione sufficientemente chiara di cosa si debba intendere per “unità produttiva”, ossia lo stabilimento o la struttura finalizzati alla produzione di beni o all’erogazione di servizi “dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale”.

Relativamente al secondo quesito, l’interpello conferma come la scelta operata dal legislatore, per le aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori, sia stata quella di individuare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda, nelle diverse forme che non si esauriscono in quelle di cui all’art. 19 dello Statuto dei Lavoratori, demandando la regolamentazione delle modalità di elezione o designazione alla contrattazione collettiva di riferimento. L’eleggibilità del rappresentante direttamente fra i lavoratori dell’azienda si renderà pertanto possibile esclusivamente laddove non sia presente una rappresentanza sindacale in azienda.