È antisindacale negare al sindacato territoriale il diritto, garantito dalla clausola di riserva degli accordi collettivi, di indire l’assemblea anche in mancanza di iscritti e di RSA
Tribunale di Bari, 24 luglio 2024
Con decreto ex art. 28 Legge n. 300/1970, proposto dalla FIOM CGIL di Bari, il Tribunale ha dichiarato l’antisindacalità della condotta consistita nel diniego dell’assemblea sindacale presso la sede e durante l’orario di lavoro dei dipendenti della società, a fronte del fatto che il sindacato che l’ha indetta non contasse in azienda alcun iscritto e non fosse perciò costituita alcuna rappresentanza sindacale né una RSU. Il Giudice ha precisato che il diritto di convocazione delle assemblee sindacali è riconosciuto alle organizzazioni sindacali dalla c.d. clausola di riserva prevista dagli accordi interconfederali e dall’art. 79 CCNL Industria metalmeccanica, che appunto riserva alle organizzazioni firmatarie il diritto ad indire singolarmente o congiuntamente l’assemblea per 3 delle 10 ore del monte ore annuo.