L’art. 19 dello Statuto dei Lavoratori torna alla Corte costituzionale: è ragionevole escludere dal diritto a costituire la RSA il sindacato non firmatario di contratto collettivo ma rappresentativo nell’unità produttiva?

14 Ottobre 2024

Tribunale di Modena, 14 ottobre 2024

Tipo di Atto: Giurisprudenza di merito

A distanza di più di un decennio dalla famosa sentenza n. 231 del 2013 della Corte costituzionale (sul caso Fiom-Fiat), il Tribunale di Modena torna a sollevare una questione di legittimità costituzionale dell’art. 19 Stat. Lav., nella parte in cui non consente la costituzione della rappresentanza sindacale aziendale ad un sindacato non firmatario di alcun contratto collettivo applicato nell’unità produttiva, e che non è stato nemmeno ammesso a trattative (cioè l’ipotesi che la Corte del 2013 aveva finito per includere nel campo di esigibilità della RSA).

Il caso riguarda l’Orsa (un sindacato autonomo e di base dei lavoratori dei trasporti) che, pur non firmatario del CCNL di settore chiedeva di poter costituire la RSA in una unità produttiva dove aveva un numero rilevante di iscritti, in alcune fasi anche superiore a quello delle oo.ss. firmatarie del CCNL. Il Tribunale solleva un problema di adeguatezza della disposizione che continua a proporre un criterio legale di rappresentatività rappresentato dalla sottoscrizione dei contratti collettivi di lavoro applicati nell’unità produttiva, che nel caso appare discostarsi dalla reale rappresentatività dei soggetti presenti in azienda, come emergente dal consenso dei lavoratori dell’unità produttiva, rilevabile dai tassi di adesione agli scioperi indetti e dal numero di firme raccolte per l’indizione delle elezioni delle RSU (procedura cui le sigle sindacali a ciò legittimate non avevano dato corso).

Il Tribunale ritiene perciò non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 19, per contrasto con gli artt. 3 e 39 Cost., nella parte in cui nega la possibilità di costituire RSA alle associazioni sindacali maggiormente o significativamente rappresentative all’interno della singola unità produttiva.