Tribunale di Lecco, 3 settembre 2021
È antisindacale il trasferimento temporaneo della dirigente sindacale (operante nell’ambito di un ufficio giudiziario) nonostante il diniego di nulla osta dell’organizzazione sindacale di appartenenza.
Il Giudice accoglie il ricorso ex art. 28 Stat. lav. di una rappresentante sindacale che, in qualità di funzionaria della cancelleria del Tribunale di Lecco, tramite provvedimento della Presidenza della Corte d’Appello di Milano era stata temporaneamente applicata presso un diverso Tribunale, senza che fosse ottenuto il preventivo nulla osta del sindacato, come previsto dall’art. 22 dello Statuto e dall’art. 20 CCNQ. Il Tribunale, prendendo posizione tra due contrapposti orientamenti della Cassazione, accerta l’antisindacalità della condotta del Ministero della Giustizia considerando che nella nozione di trasferimento vada incluso un qualsiasi allontanamento di apprezzabile durata – nel caso concreto, sei mesi – che possa ledere l’azione del rappresentante sindacale.