Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, interpello n. 1 del 15 settembre 2023
In tema di lavoratori somministrati, il Ministero del Lavoro ha precisato che ai fini dell’esercizio dei diritti sindacali in generale trova applicazione il CCNL dell’agenzia di somministrazione, in quanto il lavoratore è alle dipendenze dell’agenzia stessa. Per contro, si applica il CCNL dell’utilizzatore mentre il lavoratore è in missione, in quanto in tale periodo il lavoratore è eterodiretto dall’impresa utilizzatrice.
Con interpello n. 1 del 15 settembre 2023 il Ministero del Lavoro, in risposta ad un quesito del sindacato UGL Agroalimentare, ha fornito un proprio parere in merito all’esercizio dei diritti sindacali da parte dei lavoratori somministrati, chiarendo in particolare se trovi applicazione il contratto collettivo nazionale di lavoro dell’agenzia di somministrazione o quello dell’utilizzatore.
Sebbene in linea generale il contratto collettivo che regola il rapporto di lavoro del somministrato, anche per ciò che riguarda l’esercizio dei diritti sindacali, è in primo luogo quello applicato dall’agenzia di somministrazione, al fine di garantire effettività al principio di parità in ordine alle condizioni di lavoro e di occupazione dei lavoratori somministrati è necessario, ad avviso del Ministero, che per il periodo della missione la disciplina in concreto applicabile al lavoratore somministrato sia integrata dalle previsioni del CCNL applicato dall’utilizzatore.