TAR Lombardia, 6 maggio 2024

6 Maggio 2024

Anche le società partecipate hanno l’obbligo di riconoscere l’accesso civico ai documenti che rivestano un interesse pubblico.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di merito

Così ha deciso il Tribunale Amministrativo Regionale della regione Lombardia in seguito a domanda di accesso civico ex art. 5 co 2 del d.lgs. 33 del 2013, nel caso proposta dall’associazione Uiltrasporti. A tale obbligo soggiaciono non solo le pubbliche amministrazioni e le società controllate dallo Stato, ma anche le società con partecipazioni pubbliche, come quella nel caso di specie. Per quanto riguarda quest’ultime, l’obbligo riguarda solo i documenti relativi alle attività di pubblico interesse, come le operazioni volte all’assunzione di nuovi dipendenti. L’accesso civico è stato introdotto in relazione all’obbligo di trasparenza e buona fede a cui sono tenute le PA. L’istanza di accesso civico è proponibile da qualunque soggetto, il quale non sarà tenuto a motivare la richiesta.