TAR Lombardia, 6 maggio 2024
Anche le società partecipate hanno l’obbligo di riconoscere l’accesso civico ai documenti che rivestano un interesse pubblico.
Così ha deciso il Tribunale Amministrativo Regionale della regione Lombardia in seguito a domanda di accesso civico ex art. 5 co 2 del d.lgs. 33 del 2013, nel caso proposta dall’associazione Uiltrasporti. A tale obbligo soggiaciono non solo le pubbliche amministrazioni e le società controllate dallo Stato, ma anche le società con partecipazioni pubbliche, come quella nel caso di specie. Per quanto riguarda quest’ultime, l’obbligo riguarda solo i documenti relativi alle attività di pubblico interesse, come le operazioni volte all’assunzione di nuovi dipendenti. L’accesso civico è stato introdotto in relazione all’obbligo di trasparenza e buona fede a cui sono tenute le PA. L’istanza di accesso civico è proponibile da qualunque soggetto, il quale non sarà tenuto a motivare la richiesta.