Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, 7 agosto 2014

7 Agosto 2014

Il contratto collettivo nazionale utile per il calcolo della retribuzione imponibile, nel settore delle cooperative, è quello stipulato dalle maggiori confederazioni sindacali (e non il “contratto pirata” contenente trattamenti meno favorevoli ai lavoratori).

Tipo di Atto: Giurisprudenza di merito

Il Ministero del Lavoro, con una circolare del giugno 2012, aveva stabilito che per il settore delle cooperative il contratto collettivo nazionale da prendere come riferimento ai fini del calcolo della base imponibile previdenziale (art. 1 l. 389/1989) fosse quello sottoscritto dalle maggiori confederazioni di settore Cgil, Cisl, Uil, Legacoop e Confcooperative: La circolare era stata impugnata dall’Unione nazionale delle cooperative (Unci) e da una confederazione di sindacati autonomi (Confsal), le quali stipulano per il medesimo settore un contratto collettivo alternativo, con previsioni economiche meno onerose per le imprese (considerato uno dei c.d. detti “contratti collettivi pirata”). Il TAR respinge l’impugnazione, rilevando che la legge impone di fare riferimento, ai fini contributivi, al contratto collettivo stipulato dalle associazioni comparativamente più rappresentative, ciò che necessariamente impone un confronto del grado di rappresentatività delle diverse compagini sindacali stipulanti.