Tribunale di Ancona, 22 febbraio 2022
Antisindacale il mancato rispetto degli obblighi di informazione sull’andamento aziendale previsti dalla contrattazione collettiva.
Il Tribunale accoglie parzialmente le domande del sindacato ricorrente, volte a constatare la natura antisindacale della violazione degli obblighi informativi stabiliti dalla contrattazione collettiva in merito ai livelli occupazionali e della conseguente procedura di riduzione del personale. Osserva tra l’altro il Giudice che a fronte della forte dipendenza dell’azienda dalle scelte strategiche poste in essere dalla società estera capogruppo, le decisioni assunte da quest’ultima relativamente ad eventuali decentramenti o esternalizzazioni che incidano sui livelli occupazionali delle singole società del gruppo rientrino a pieno titolo nelle materie oggetto di informazione preventiva.
Nel complesso rapporto tra disciplina contrattuale e legale, il Tribunale ritiene che nel caso la violazione delle regole negoziali non ricada sulla validità della procedura di licenziamento collettivo poi avviata ai sensi della L. 223/1991. L’antisindacalità del comportamento datoriale è stato sanzionato con la condanna al risarcimento del danno provocato dalla lesione del ruolo e dell’immagine del sindacato, liquidato in 50.000 euro.