Tribunale di Asti, 4 giugno 2021
Il principio per cui non è legittimo (ed è antisindacale) il recesso del datore di lavoro dal CCNL prima della sua scadenza, con applicazione di un diverso contratto nazionale, va applicato anche al CCNL scaduto ma dotato di clausola di ultrattività fino al rinnovo, dovendosi ritenere tale clausola come fissazione di un nuovo termine di scadenza.
Pronuncia innovativa del Tribunale astigiano, fondata sul richiamo dei precedenti della Corte di Cassazione che afferma l’illegittimità della condotta del datore di lavoro che pretende di disapplicare un CCNL prima della sua scadenza e di imporre un diverso CCNL (nel caso la sostituzione del CCNL del terziario con un CCNL dei servizi stipulato da associazioni minori). Nel caso il CCNL terziario era in realtà scaduto e in attesa di rinnovo, ma il Giudice analizzando il tenore della clausola di ultrattività del contratto ritiene che la stessa fosse sostitutiva dell’originario con un nuovo termine, individuato nella sottoscrizione di un nuovo CCNL. Ritenuta l’antisindacalità della condotta datoriale anche per violazione degli obblighi di informazione previsti dal CCNL.