Tribunale di Bari, 21 gennaio 2022
Procedura per trasferimento di azienda ex art. 47 l. 428/1990: è antisindacale la carenza di informazioni sull’assetto successivo alla fusione di due imprese: la rimozione degli effetti impone l’annullamento del trasferimento collettivo che ne è conseguenza.
Il provvedimento barese interviene sulla stessa vicenda già oggetto del provvedimento d’urgenza segnalato con la precedente Newsletter e giunge allo stesso esito di annullamento del trasferimento collettivo attuato a seguito a un’operazione di fusione per incorporazione (che aveva provocato la chiusura della sede presso cui i lavoratori erano addetti). La Fiom-Cgil ha lamentato la carenza delle informazioni fornite in corso di procedura, tale da impedire un’adeguata valutazione dei futuri assetti produttivi e delle ragioni del trasferimento dei lavoratori, soltanto anticipato dalle aziende.