Tribunale di Bergamo, 30 marzo 2018 (ordinanza)

30 Marzo 2018

Affermata la giurisdizione italiana e condannata Ryanair per pratiche discriminatorie dirette a contrastare la sindacalizzazione del personale di volo: riconosciuto il danno punitivo a favore del sindacato ricorrente.
Il sindacato CGIL dei Trasporti agiva nei confronti di Ryanair denunciando l’illegittimità della clausola, inserita nei contratti individuali di lavoro, che prevede l’interruzione del rapporto in caso di adesione, da parte del lavoratore, a qualsiasi iniziativa sindacale o collettiva. Il giudice, dopo aver affermato la propria giurisdizione e l’applicabilità della legge italiana ai sensi del regolamento CE 1215/2012, dichiara la clausola in questione discriminatoria, in quanto idonea a limitare l’accesso all’occupazione dei lavoratori apertamente aderenti al sindacato. Condannata la compagnia aerea alla pubblicazione della sentenza su due quotidiani e al pagamento in favore della FILT CGIL di Bergamo di 50.000 euro a titolo di danni punitivi.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di merito