Tribunale di Bologna, 12 gennaio 2023
Confermata anche in sede di opposizione la condanna di Deliveroo per condotta antisindacale, consistita nell’imposizione ai propri rider del contratto collettivo stipulato nel 2020 con UGL, come condizione per proseguire nella collaborazione. Assente la prova della rappresentatività della UGL-Rider: di conseguenza, non può negarsi l’applicazione ai rider, collaboratori etero-organizzati, della disciplina del lavoro subordinato.
Il Tribunale di Bologna, con una ampia motivazione, conferma la pronuncia già emessa in fase sommaria nel giugno del 2021, mettendo radicalmente in discussione la legittimità dell’operazione fatta nel 2020 dalle imprese del food-delivery associate ad Assoldelivery, e tra queste da Deliveroo. Ritenuta l’applicabilità alla fattispecie del ricorso ex art. 28 Stat. Lav. (sia per la progressiva estensione dei diritti collettivi anche ai collaboratori autonomi, sia per l’applicabilità della disciplina del lavoro subordinato ex art. 2 d.lgs. 81/2015), la Giudice afferma che la Società avrebbe dovuto provare la rappresentatività comparativamente più elevata, nel settore, di UGL-Rider (rappresentatività che anche nel merito appare smentita, anche sulla base delle informazioni richiesta dal Tribunale al Ministero del lavoro).