Tribunale di Bologna, 25 aprile 2022

25 Aprile 2022

Antisindacale la condotta del datore di lavoro che, dopo aver sottoscritto un accordo integrativo aziendale, decida unilateralmente di disapplicare alcune previsioni economiche.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di merito

Il Tribunale accoglie la domanda dei sindacati ricorrenti, volta a constatare la natura antisindacale della condotta del datore di lavoro che aveva deciso unilateralmente di non erogare a nessuno dei lavoratori impiegati presso l’azienda le voci riconosciute dall’accordo integrativo aziendale, condizionate alla fruizione delle ferie correnti ed arretrate, adducendo una generica carenza di organizzazione da parte dei lavoratori stessi. La scarsa pianificazione delle ferie da parte di alcuni dipendenti non è prevista dal contratto collettivo come ragione valida per sospendere i pagamenti e va considerata come un mero pretesto addotto dal datore di lavoro per sospendere l’applicazione del contratto.