Tribunale di Bologna, 30 giugno 2021
Antisindacale la condotta di Deliveroo che pretendeva di imporre ai propri rider l’accettazione del contratto collettivo stipulato con UGL a settembre 2020, come condizione per proseguire nella collaborazione. Negata a UGL-Rider la natura di soggetto comparativamente più rappresentativo nel settore.
Un altro episodio nella saga della vicenda rider-Deliveroo, e in particolare del contenzioso promosso da Filcams-Cgil, Filt-Cgil e Nidil-Cgil contro l’accordo raggiunto da Assodelivery e UGL nel settembre 2020 sulle condizioni di collaborazione dei rider, che Deliveroo come altre piattaforme ha preteso di imporre ai propri fattorini per la prosecuzione del rapporto di collaborazione. Il Tribunale bolognese dissente dalla recente decisione del Tribunale di Firenze, presa nel medesimo contenzioso (vedi sentenza del 9.2.2021) che aveva escluso l’utilizzabilità dell’azione ex art. 28 Stat. Lav. per conflitti che si sviluppano al di fuori dell’area del lavoro subordinato. La pronuncia ritiene che anche nella fase sommaria del procedimento per condotta antisindacale possa porsi la questione pregiudiziale della natura giuridica dei rapporti di lavoro, e nel caso la risolve ritenendo (in linea con la sentenza della Cassazione 1663/2020) che i rapporti dei rider di Deliveroo avessero natura di collaborazioni etero-organizzate ai sensi dell’art. 2 d.lgs. 81/2015, e che l’estensione ad esse della disciplina del lavoro subordinato possa includere anche l’applicazione dell’art. 28, che è norma insieme sostanziale e processuale. Nel merito, il giudice emiliano esclude che UGL-Rider fosse soggetto rappresentativo legittimato alla stipulazione di un accordo di esenzione dall’applicazione di quanto previsto dal 1° comma del citato art. 2.