Tribunale di Bologna 8 gennaio 2014
Il contratto collettivo nazionale che sia stato rinnovato da alcuni soltanto dei suoi firmatari (nel caso: il contratto dei metalmeccanici del 2008, rinnovato senza l’adesione della Fiom-Cgil) continua ad essere efficace anche dopo la sua scadenza, in forza della clausola di ultrattività, nei confronti dell’associazione esclusa dal rinnovo. E’ pertanto antisindacale la condotta del datore di lavoro che neghi a tale organizzazione e ai suoi aderenti l’esercizio del diritto di assemblea.
Il caso deciso dal Tribunale di Bologna si inserisce nel contenzioso provocato dalle vicende del rinnovo “separato” del contratto collettivo nazionale dell’industria metalmeccanica: vigente il CCNL del 2008, in scadenza a fine 2011, l’associazione industriale e le organizzazioni sindacali, ma senza l’adesione della Fiom-Cgil, rinnovarono il contratto nel corso del 2009. Su tale vicenda era già sorto un ricco contenzioso, con la maggior parte di pronunce che avevano affermato il diritto della Fiom e dei suoi aderenti alla permanenza degli effetti del CCNL del 2008 e a sottrarsi a quelli del rinnovo non condiviso. La sentenza segnalata giunge ad un ulteriore esito, riguardando un caso nel quale si discuteva se tale diritto potesse affermarsi anche dopo la scadenza prevista dal CCNL del 2008 (31 dicembre 2011), in forza della clausola di ultrattività prevista dallo stesso CCNL in funzione delle operazioni di rinnovo del contratto. Il Giudice risponde affermativamente, ritenendo in tal modo esigibili i diritti discendenti dall’applicazione del CCNl, e nel caso specifico quello di indire l’assemblea dei lavoratori dell’impresa convenuta.