Tribunale di Brescia, 22 dicembre 2021
CCNL Autoferrotranvieri: nulla la disposizione che subordina la concessione dei permessi sindacali alle esigenze dell’impresa.
Il Tribunale dichiara antisindacale la condotta del datore di lavoro che, ai sensi dell’art. 8, co. 5, del CCNL Autoferrotranvieri – Internavigatori, aveva negato la concessione dei permessi sindacali al proprio dipendente, responsabile presso la segreteria provinciale della sigla di appartenenza. Il Giudice ha ritenuto che la suddetta previsione del contratto collettivo, nel riservare alle imprese la possibilità di concedere o meno i permessi sindacali, si pone in aperto contrasto con il precetto di cui all’art. 30 Stat. lav., sostanziandosi in una disciplina pattizia che subordina il riconoscimento di una libertà sindacale alle esigenze e modalità organizzative dell’impresa e, per tale motivo, deve considerarsi nulla per contrarietà ad una norma inderogabile.