Tribunale di Brescia, decreto 4 febbraio 2014
A seguito della sentenza n. 231/2013 della Corte costituzionale sull’art. 19 stat. lav., la rappresentatività di un sindacato per l’accesso ai diritti sindacali del titolo III della legge va valutata sulla base di indici di maggiore rappresentatività, quali la consistenza associativa tra i lavoratori dell’impresa e la capacità di esprimere i loro interessi.
Il decreto che si segnala rappresenta una delle prime pronunce in tema di costituzione delle rappresentanze aziendali dopo la pronuncia della sentenza della Corte costituzionale n. 231 del 2013 la quale, come è noto, ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 19 dello statuto dei lavoratori “nella parte in cui non prevede che la rappresentanza sindacale sia costituita anche nell’ambito di associazioni sindacali che, pur non firmatarie di contratti collettivi applicati nell’unità produttiva, abbiano comunque partecipato alla negoziazione relativa agli stessi contratti quali rappresentanti dei lavoratori”.
Il decreto del Tribunale di Brescia dà una lettura di tale pronuncia riconducendo la selezione dei soggetti sindacali, da ammettere ai diritti del titolo III dello statuto, a quelli dotati di maggiore rappresentatività, rilevabile sulla base di una serie di criteri relativi non solo alla partecipazione a trattative sindacali, ma anche alla presenza nel conflitto e alla capacità di esprimere gli interessi dei dipendenti dell’impresa. Nel caso specifico si trattava di un’organizzazione autonoma di medici, la cui rappresentatività è stata riconosciuta sulla base della consistenza di medici iscritti nell’impresa (in proporzione al totale dei medici operanti presso la struttura sanitaria) e sul ruolo svolto in alcuni precedenti accordi contrattuali. Il datore di lavoro è stato dunque condannato a riconoscere a tale organizzazione i diritti sindacali, nonostante che la stessa fosse rimasta dissenziente in occasione della stipula dell’ultimo contratto aziendale.