Tribunale di Busto Arsizio, 14 gennaio 2022
Il datore di lavoro non può chiedere ai dipendenti di preavvertire l’azienda dell’intenzione o meno di aderire a uno sciopero, né imporre di tenere durante lo sciopero attività prodromiche alla ripesa del lavoro.
Il Tribunale rigetta l’opposizione di un’impresa di trasporti al decreto ex art. 28 con il quale era stata ritenuta antisindacale la condotta consistente nell’intimare ai lavoratori di comunicare preventivamente la propria adesione allo sciopero. Il Giudice ha escluso che le disposizioni impartite ai lavoratori in occasione dello sciopero fossero giustificate dall’esigenza di contemperare il diritto allo sciopero e altri diritti costituzionalmente garantiti come previsto dalla L. 146/1990. E’ parimenti antisindacale la richiesta ai dipendenti scioperanti di riprendere servizio nelle località dove si sarebbero dovuti trovare, se avessero normalmente lavorato, alla fine dello sciopero, e le relative sanzioni disciplinari: il datore di lavoro non può imporre al dipendente di svolgere, durante lo stesso sciopero, attività prodromiche alla ripresa del lavoro.