Tribunale di Busto Arsizio, 3 gennaio 2019

3 Gennaio 2019

Sciopero nei servizi essenziali: inesigibilità da parte dell’impresa nei confronti dei lavoratori comandati a svolgere prestazioni non collegate a quelle oggetto di comando.
Il Sindacato conviene in giudizio la Società domandando la declaratoria di antisindacalità delle condotte volte a limitare il diritto di sciopero (in particolare, e tra l’altro, per non aver interloquito con il sindacato per la definizione dei contingenti da impiegare nelle prestazioni indispensabili, per aver determinato un numero esorbitante di comandi, per non aver incluso nelle quote dei comandati i lavoratori somministrati e per aver sanzionato disciplinarmente i lavoratori che non si erano attenuti alle direttive impartite).
In accoglimento del ricorso promosso dall’associazione sindacale, il Giudice afferma che le disposizioni sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali (art. 2, c.2 L. 146/1990) dispongono che il comando del personale debba limitarsi alle “quote strettamente necessarie” a garantire i servizi essenziali e che nell’individuazione dei lavoratori da comandare in servizio debbano essere privilegiati criteri di rotazione avuto riguardo a tutto il personale, dunque anche quello somministrato.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di merito