Tribunale di Civitavecchia sez. lavoro, 17 dicembre 2020

17 Dicembre 2020

La volontà delle parti stipulanti è determinante ai fini della qualificazione di un accordo sindacale come “contratto di prossimità” e per statuire la prevalenza tra contratto aziendale e contratto collettivo nazionale.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di merito

Il Tribunale accerta il diritto alla corresponsione del preavviso nella misura prevista dal CCNL, e non per la durata inferiore stabilita da un accordo aziendale in deroga. Il Giudice nega all’accordo la natura di “contratto di prossimità”, ai sensi dell’art. 8 D.L. n. 138/2011, stante la mancanza di un espressa volontà in tal senso delle parti stipulanti, e riconosce la prevalenza della disciplina del contratto nazionale sulla base della ripartizione di competenza tra i due livelli voluta dallo stesso CCNL.