Tribunale di Firenze, 24 novembre 2021

24 Novembre 2021

Lavoro dei rider: è antisindacale l’imposizione del contratto collettivo siglato nel settembre 2020 con UGL Rider, essendo questo un sindacato di comodo.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di merito

Il Tribunale di Firenze, in sede di giudizio di opposizione, rivede la posizione già assunta con provvedimento del 9 febbraio 2021 e dichiara ammissibile il ricorso ex art. 28 Stat. lav. proposto da Filcams-Cgil, Nidil-Cgil e Filt-Cigl, pur se riguardante questioni attinenti a rapporti di collaborazione c.d. etero-organizzati, ai sensi dell’art. 2, c. 1, del d.lgs. 81/2015. Come già avvenuto da parte del Tribunale di Bologna (con provvedimento del 30 giugno 2021), viene negata a UGL Rider la natura di sindacato comparativamente più rappresentativo e, di conseguenza, viene dichiarata antisindacale la condotta di Deliveroo che pretendeva di imporre ai propri fattorini l’accettazione del contratto Assodelivery-UGL come condizione per la prosecuzione del rapporto di collaborazione. Nel merito il Giudice ha condannato la società a cessare l’applicazione del contratto collettivo contestato e ha dichiarato inefficaci i recessi intimati ai ciclofattorini, per non avere la società rispettato gli obblighi di informazione preventiva nei confronti delle OO.SS. più rappresentative circa la modifica unilaterale dei contratti, nonché per aver violato gli obblighi di informazione stabiliti dalla disciplina di legge in tema di licenziamenti collettivi.