Tribunale di Firenze, 9 febbraio 2021
Una pronuncia a favore di Deliveroo nel contenzioso sui rider: per il Giudice fiorentino il procedimento di repressione della condotta antisindacale non è attivabile per i lavoratori autonomi, nemmeno se li si considera collaboratori etero-organizzati ai sensi dell’art. 2 d.lgs. 81/2015.
Il Tribunale di Firenze afferma che l’azione ex art. 28 St. Lav. è esperibile per la repressione della condotta antisindacale solo in relazione a conflitti che si sviluppano all’interno dei rapporti di natura subordinata e che vedono come controparte il datore di lavoro. Di conseguenza, per il giudicante, non rientrano nel campo di applicazione della norma statutaria i conflitti relativi a diritti di libertà, attività sindacale o astensione dal lavoro di lavoratori autonomi o parasubordinati, nemmeno laddove agli stessi debba estendersi la disciplina del lavoro dipendente come prevede il comma 1° dell’art. 2 d.lgs. 81/2015, che farebbe riferimento alla sola disciplina sostanziale. Il Tribunale esclude che la legittimazione ad agire ex art. 28 St. Lav. possa fondarsi sull’art. 47-quinquies d.lgs. n. 81/08, anche se questo stabilisce l’applicabilità ai rider della disciplina antidiscriminatoria e di quella a tutela della libertà e dignità del lavoratore previste per i lavoratori subordinati.