Tribunale di Frosinone, 19 giugno 2018

19 Giugno 2018

È antisindacale ai sensi dell’art. 28 L. 300/1970 l’adozione da parte dell’Amministrazione di un provvedimento unilaterale, ai sensi dell’art. 40, comma 3-ter del Dlgs 165/2001, in una materia che è oggetto di contrattazione collettiva integrativa, qualora l’interruzione delle trattative con le OO.SS. sia imputabile alla stessa Amministrazione.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di merito

Il Giudice ha ritenuto illegittima la condotta tenuta dalla AUSL che ha proceduto, in forza dell’art. 40, comma 3-ter del Dlgs 165/2001, ad adottare una delibera unilaterale relativa ad una materia costituente oggetto di contrattazione collettiva integrativa, poiché l’interruzione delle trattative con le OO.SS era imputabile alla condotta della stessa parte datoriale. Tale contegno, da un lato esclude la legittimità del provvedimento unilaterale adottato dall’Amministrazione, dall’altra è idoneo, secondo il Giudice, a turbare gli interessi sindacali anche senza necessaria sussistenza della volontà di arrecare tale lesione.
Inoltre, il Giudice conferma che l’attualità del comportamento antisindacale, richiesta quale condizione di esperibilità dell’azione di cui all’art. 28 L. 300/1970, deve valutarsi con riguardo agli effetti prodotti dalla stessa qualora siano idonei a durare nel tempo. – SIndacale