Tribunale di Ivrea, 19 ottobre 2017 (decreto)

19 Ottobre 2017

Condotta antisindacale nel trasferimento collettivo dei lavoratori iscritti ad una specifica organizzazione sindacale.
Il giudice di Ivrea riconosce l’antisindacalità della complessiva condotta aziendale di trasferimento ad altra sede di un gruppo di lavoratori iscritti al sindacato Cobas, i quali erano stati reintegrati a seguito dell’accertamento giudiziale della nullità della cessione di un “ramo d’azienda” consistente in attività di back office. Il carattere discriminatorio dei trasferimenti viene accertato sulla base di prova presuntiva e statistica, ritenuta ammissibile anche ai sensi dell’art. 28 del d.lgs. 150/2011: i lavoratori erano stati trasferiti da Ivrea a Milano producendo il quasi totale svuotamento della sede piemontese dalla presenza di addetti iscritti alla specifica sigla sindacale ricorrente, e in assenza di valide ragioni organizzative utili a giustificare tale selezione. Inoltre, le mansioni originarie non erano state riaffidate a nessuno di loro, e i due lavoratori che erano anche dirigenti di RSU erano stati trasferiti in assenza del nulla osta previsto dall’art. 22 dello Statuto dei Lavoratori.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di merito