Tribunale di Lecco, 13 maggio 2022
Il datore di lavoro non può recedere unilateralmente dal CCNL, anche oltre la scadenza dello stesso, se quest’ultimo prevede una clausola di ultrattività sino al rinnovo.
Il Tribunale censura la condotta dell’ente che modificava unilateralmente e retroattivamente il contratto collettivo nazionale (CCNL Sanità privata), applicato da decenni al rapporto di lavoro della propria dipendente, giustificando la scelta sulla base del fatto che il precedente contratto collettivo fosse scaduto da tempo. La sentenza riprende quanto affermato dalla più recente giurisprudenza di legittimità in tema di efficacia temporale del contratto collettivo, specificando che quest’ultimo rimane efficacie e vincolante anche oltre il termine di scadenza, se contiene una clausola di ultrattività sino al rinnovo CCNL, considerata come un nuovo termine di durata del contratto.