Tribunale di Lucca, 4 febbraio 2015

4 Febbraio 2015

Per installare gli impianti di controllo, ai sensi dell’art. 4 dello Statuto dei lavoratori, non basta l’accordo con una sola rappresentanza sindacale, minoritaria in azienda.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di merito

L’art. 4 della legge 300 del 1970 consente l’installazione di impianti di controllo a distanza – per finalità organizzative e di sicurezza diverse dal controllo della prestazione dei lavoratori – a condizione che il datore di lavoro stipuli un accordo con le rappresentanze sindacali aziendali (o, in difetto, ottenga l’autorizzazione dei Servizi ispettivi della Direzione territoriale del lavoro). Quando in una unità produttiva sono presenti più rappresentanze, l’accordo sindacale può legittimare l’installazione solo se sia raggiunto con tutte tali rappresentanze, o almeno dimostrando la maggiore rappresentatività tra i lavoratori di quella che vi ha aderito. L’accordo con una RSA minoritaria non è sufficiente.