Tribunale di Milano, 10 novembre 2022
È discriminatorio e integra una condotta antisindacale il trasferimento di 48 dipendenti su 179, tra i quali il 94% iscritti a sindacati nella sede di provenienza.
Il Giudice assegna rilevanza al dato statistico per ritenere sussistenti indizi gravi e precisi e concordanti circa il fatto che la convenuta abbia selezionato, per il trasferimento ad altra sede, per lo più iscritti al sindacato. La convenuta dal canto suo ha omesso di provare l’applicazione di parametri oggettivi, ragionevoli e connotati da buona fede idonei a dimostrare che la selezione attuata non presentasse profili di discriminatorietà, limitandosi ad un’esposizione generica dei criteri di individuazione dei lavoratori trasferiti. Viene paventato dal Giudice, inoltre, il rischio di una discriminazione al contrario nell’ipotesi in cui, una volta revocato il trasferimento dichiarato illegittimo, il datore di lavoro riproponga lo stesso provvedimento nei confronti di lavoratori non iscritti al sindacato, dovendo, semmai, effettuare una nuova selezione tramite criteri oggettivi e controllabili e connotati da buonafede.