Tribunale di Milano, 17 gennaio 2019

17 Gennaio 2019

E’ antisindacale la condotta del datore di lavoro che sostituisce i lavoratori scioperanti con altri lavoratori di inquadramento superiore laddove le mansioni inferiori non siano marginali e funzionalmente accessorie e complementari a quelle dei lavoratori assegnati.
Il Tribunale, sulla scorta della recente pronuncia della Corte di Cassazione n. 12551/2018, qualifica come antisindacale la condotta della società ferroviaria di sostituire i lavoratori scioperanti con altri lavoratori di inquadramento superiore. Il Giudice accerta il demansionamento posto in essere nei confronti del personale qualificato come Formatore” e “Istruttore” (1° livello), i quali erano stati adibiti a mansioni di “Trade Manager”, in sostituzione dei lavoratori con tale qualifica aderenti allo sciopero. Tale condotta per il Giudice è ammissibile solo laddove le mansioni inferiori risultino, alla luce delle declaratorie, accessorie rispetto a quelle ordinarie attribuite ai lavoratori in sostituzione. La condotta denunciata è antisindacale poiché riversa sui lavoratori in sostituzione le conseguenza negative dello sciopero, attraverso il compimento di atti illegittimi, quali il demansionamento in violazione dell’art. 2113 c.c.”

Tipo di Atto: Giurisprudenza di merito