Tribunale di Milano, 21 dicembre 2021
Trasferimento di azienda: anche se cambia il contratto collettivo la RSA rimane in carica fino alla costituzione di nuove rappresentanze.
Il Tribunale accoglie l’opposizione del sindacato contro un precedente decreto ex art. 28 dello Statuto dei Lavoratori, che aveva negato la natura antisindacale della condotta dell’azienda acquirente la quale, applicando un diverso contratto collettivo, riteneva automaticamente decadute le RSA costituite in precedenza, in quanto afferenti a organizzazioni sindacali non firmatarie del contratto collettivo applicato. Ad opinione del Giudice, la legislazione europea e nazionale in materia di trasferimento d’azienda persegue lo scopo di proteggere i lavoratori, pertanto non potrebbe ammettere di privarli della rappresentanza sindacale per via della decadenza automatica delle RSA non firmatarie del nuovo contratto collettivo: di conseguenza, tali RSA vedranno il proprio mandato concludersi anticipatamente, ma soltanto in seguito al risultato delle nuove elezioni.