Tribunale di Milano, 26 gennaio 2016

26 Gennaio 2016

La clausola sociale del CCNL delle Imprese di Pulizie, per il cambio di appalto, dà diritto all’assunzione alle medesime condizioni giuridiche: l’impresa cooperativa subentrante non può pertanto imporre come condizione per l’assunzione l’acquisizione della qualifica di socio lavoratore.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di merito

Il caso in esame riguarda la corretta e concreta applicazione del CCNL delle imprese di pulizie, nella parte in cui prevede l’obbligo di assunzione dei dipendenti impiegati in un appalto, nel caso di cessazione del medesimo con un precedente appaltatore. Nel caso di specie, la lavoratrice aveva rifiutato il contratto con l’impresa subentrante che le aveva proposto l’assunzione in qualità di socio lavoratore, e quindi con costo di quota associativa a suo carico. Il rifiuto è legittimo a causa delle diverse condizioni contrattuali, e il giudice dichiara l’obbligo per la società subentrante nell’appalto di assumerla alle stesse condizioni che caratterizzavano il precedente rapporto di lavoro, e anche l’obbligo di risarcirle il danno per mancata assunzione.