Tribunale di Milano 27 ottobre 2015

27 Ottobre 2015

L’accordo sindacale sulla riduzione del personale che prevede l’impegno dell’impresa a erogazioni integrative, per l’ipotesi in cui peggiorino le condizioni di accesso alla pensione, è invocabile direttamente dal lavoratore.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di merito

Il Tribunale di Milano affronta un profilo specifico delle vicende degli “esodati”. Si trattava di un’impresa che aveva licenziato numerosi lavoratori sulla base di una serie di accordi sindacali, nell’ambito dei quali si era impegnata ad adottare misure di tutela dei lavoratori interessati nel caso di futuri cambiamenti della legislazione pensionistica, ove gli stessi avessero compromesso il conseguimento della pensione di anzianità o di vecchiaia al termine del periodo di mobilità. Per tale ipotesi l’impresa si impegnava o ad una integrazione dell’incentivo all’esodo già corrisposto o a valutare la possibilità di una riassunzione per il periodo necessario a raggiungere la pensione. Due lavoratori, collocati in mobilità pochi mesi prima della riforma delle pensioni del dicembre 2011, avevano poi subito lo spostamento in avanti dei requisiti di accesso alla pensione, vedendosi tuttavia negare l’integrazione dell’incentivo da parte dell’impresa, la quale eccepiva la non azionabilità dei richiamati impegni sul piano individuale e l’avvenuta stipulazione di conciliazioni con i lavoratori dopo il licenziamento. Il giudice afferma al contrario la natura di obbligazione a favore di terzi di tali impegni, esigibili da parte dei lavoratori interessati, e ha riconosciuto loro un risarcimento correlato al periodo tra la fine della mobilità e l’accesso alla pensione.