Tribunale di Milano, 28 marzo 2021
Antisindacale l’ingerenza dell’impresa che invita i lavoratori ad aderire a una diversa associazione disponibile a sottoscrivere l’accordo collettivo. L’art. 28 SL si applica anche ai rapporti di collaborazione ex art. 2 del dlgs 81/2015.
Il Tribunale di Milano afferma che anche per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa organizzati dal committente (art. 2 D.Lgs. 81/2015) valga la normativa di tutela della libertà sindacale, compreso l’accesso all’azione per condotta antisindacale ex art. 28 della legge 300/1970. Nel caso, e con riferimento alle trattative in corso per la disciplina dei rapporti di collaborazione degli shopper nei servizi di spesa a domicilio, il Giudice accoglie il ricorso per condotta antisindacale promosso avverso la condotta del titolare dell’azienda che aveva sollecitato i collaboratori ad aderire all’ unica organizzazione sindacale disponibile a siglare un accordo collettivo, poiché in contrasto con gli artt. 8 e 17 dello Statuto dei Lavoratori.